Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
m-bis) all'articolo 548, comma 1, dopo le parole: «di assegnazione» è inserito il seguente inciso «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo»;
m-ter) l'articolo 548, comma 3, è soppresso;
m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione delle somme o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo».