Al comma 1, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:
aa-bis) nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa introduzione di strumenti ed accorgimenti volti a contenere la rilevanza dell'elemento di valutazione riferito al prezzo offerto. In particolare prevedere che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per l'elemento-prezzo, vengano adottate formule che, al superamento di una determinata soglia, consentano di limitare l'incidenza del ribasso offerto nella misura massima del 10 per cento.