Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) nella compilazione del testo unico normativo di cui alla lettera b), introduzione, anche per i settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE, del principio per cui le autorità regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi di rispettivo interesse, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, o conferirli a operatori economici esterni, al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento, promozione dell'accesso universale nei servizi pubblici e tutela dei diritti dell'utenza.