Al comma 1, lettera ii), aggiungere in fine le seguenti parole: al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, con possibilità di applicazione dell'incentivo alla progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.