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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.416. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.416.

  Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:
   u-bis) revisione delle procedure relative all'approvvigionamento di sistemi informatici e informativi, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche sono chiamate a esercitare la propria autonomia organizzativa scegliendo quale delle diverse soluzioni praticabili sia in grado di conferire alla propria attività il maggior risparmio e la maggiore efficienza possibili. In particolare prevedere la possibilità, al fine di incentivare buone pratiche e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche ed evitare un abuso di posizione dominante da parte dei produttori di beni informatici, che il servizio di manutenzione del microcode/firmware possa essere affidato, previa gara, anche a soggetto diverso dal produttore del bene stesso. Revisione dei principi applicabili all'approvvigionamento pubblico. Le specifiche tecniche redatte da un acquirente pubblico devono consentire che l'acquisto pubblico sia aperto alla concorrenza. A tale scopo, deve essere possibile presentare gare che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche (articolo 29 direttiva EC/2004/18); le specifiche tecniche non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura della concorrenza per l'approvvigionamento pubblico. Le specifiche tecniche redatte da un acquirente pubblico devono consentire che l'acquisto pubblico sia aperto alla concorrenza e, allo stesso tempo, devono raggiungere obiettivi di sostenibilità. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo tale da evitare restringimenti artificiali della concorrenza attraverso l'utilizzo di requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico, rispecchiando le caratteristiche chiave dei beni, servizi o attività abitualmente offerte da quello stesso operatore economico (Dichiarazione 74, direttiva 2014/24/EU). Le specifiche tecniche non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura della concorrenza per l'approvvigionamento pubblico (articolo 42 (2), direttiva 2014/24/EU).