Al comma 1, dopo la lettera ddd), aggiungere la seguente:
ddd-bis) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata;.