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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.237. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.237.

  Sostituire il comma 8, con il seguente:
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui l'articolo 129, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e gli articoli 129 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Conseguentemente cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 176, comma 18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  8-bis. La cessazione della vigenza delle norme in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione si applica anche alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in tale caso, le stazioni appaltanti procedono alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e per l'eventuale riformulazione di quelle già presentate, al fine di consentire il principio di massima concorrenza e di parità di trattamento.

ident. 1.475.