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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.228. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.228.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Sullo schema fino alla fine del comma con le seguenti: Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Laddove la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il termine ultimo per l'esercizio della delega è fissato al 18 aprile 2016. Decorsa inutilmente tale data, la delega cessa di essere efficace.