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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.179. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/09/2015  [ apri ]
1.179.

  Al comma 1, sostituire le lettere zz), aaa), bbb), ccc) con la seguente:
   zz) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, altresì prevedendo:
    1) una apposita disciplina delle concessioni indicate nella sezione II della direttiva 2014/23/UE;
    2) il vincolo del concessionario alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché la disciplina delle procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro;
    3) l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati titolari di concessioni in essere di servizi o lavori rientranti nelle definizioni di cui alla direttiva 2014/23/CE, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi a tali concessioni, mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, laddove le concessioni stesse non siano state a loro volta attribuite con dette procedure, nonché di avviare quelle per l'affidamento delle nuove concessioni non meno di ventiquattro mesi prima della relativa scadenza;
    4) la revisione del sistema delle concessioni autostradali con particolare riferimento all'introduzione del divieto di clausole e disposizioni di proroga non conformi alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione nonché alla previsione di apposita disciplina transitoria per il riaffidamento delle concessioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei princìpi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE.