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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.600.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/09/2015  [ apri ]
0.1.600.1.

  Sopprimere le lettere a), c), d), g), h) e i).

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    «f) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge il Governo, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 15 giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Il decreto legislativo di cui al comma 1, che costituisce il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione di recepimento delle direttive, dispone l'abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Sulla base del decreto legislativo recante il nuovo codice è, altresì, emanato, entro il 31 luglio 2016, un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva ed attuativa del nuovo codice.

em. 1.600.