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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.600. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/09/2015  [ apri ]
1.600.
approvato

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 18 aprile 2016.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesima alinea, dopo le parole: dei trasporti, e dei servizi postali, nonché aggiungere le seguenti:, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire la parola: compilazione con la seguente: adozione;
   c) al comma 1, lettera q), sostituire le parole: che il regolamento di cui alla lettera lll) disponga la con la seguente: della;
   d) al comma 1, sopprimere le lettere iii), lll) e mmm);
   e) sostituire il comma 2 con seguente:
  «2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa;
   f) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. I decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, su ciascuno schema, entro trenta giorni dalla trasmissione.
  Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.
  Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge il Governo, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 15 giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
  Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
  L'altro decreto legislativo dispone, altresì, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
  Tale decreto legislativo, che costituisce il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.
  Sulla base del decreto legislativo recante il nuovo codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.;
   g) al comma 5, sostituire le parole: del decreto legislativo con le seguenti: dei decreti legislativi;
   h) sopprimere il comma 6;
   i) al comma 9 sostituire le parole: il decreto legislativo con le seguenti: i decreti legislativi.

I Relatori
1.600.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 18 aprile 2016.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesima alinea, dopo le parole: dei trasporti, e dei servizi postali, nonché aggiungere le seguenti:, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo;
   b) al comma 1, lettera b), sostituire la parola: compilazione con la seguente: adozione;
   c) al comma 1, lettera q), sostituire le parole: che il regolamento di cui alla lettera lll) disponga la con la seguente: della;
   d) al comma 1, sopprimere le lettere iii), lll) e mmm);
   e) sostituire il comma 2 con seguente:
  «2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa;
   f) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. I decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, su ciascuno schema, entro trenta giorni dalla trasmissione.
  Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri.
  Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge il Governo, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 15 giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
  Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
  L'altro decreto legislativo dispone, altresì, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.
  Tale decreto legislativo, che costituisce il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.
  Sulla base del decreto legislativo recante il nuovo codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.;
   g) al comma 5, sostituire le parole: del decreto legislativo con le seguenti: dei decreti legislativi;
   h) sopprimere il comma 6;
   i) al comma 9 sostituire le parole: il decreto legislativo con le seguenti: i decreti legislativi.

I Relatori