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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.234. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/09/2015  [ apri ]
1.234.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento. In assenza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto d'appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

1.234.(nuova formulazione)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento. In assenza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto d'appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.