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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.943. in Assemblea riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/11/2015  [ apri ]
1.943.
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera tt), aggiungere la seguente:
   tt-bis) disciplina del procedimento per la decadenza e sospensione delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC;
    2) previsione che può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, che possono essere affidatari di subappalti e possono stipulare i relativi contratti il curatore del fallimento, quando l'impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
    3) previsione che il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita;
    4) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
    5) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, legge n. 267 del 1942 può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa stessa;
    6) disciplina dei casi in cui l'ANAC può, nei casi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo ed acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti, alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione.