Al comma 1, dopo la lettera oo) aggiungere la seguente:
oo-bis) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, in linea con quanto sancito dall'articolo 42, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE, prevedere specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza.