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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.920. in Assemblea riferita al C. 3194

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/11/2015  [ apri ]
1.920.

  Al comma 10, sostituire le parole da: cessano di applicarsi fino alla fine del comma, con le seguenti: sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3 e 176, comma 18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli 129, comma 3 e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero stati applicabili – nel periodo considerato – i citati articoli 129, comma 3 e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, che, in ogni caso, al di fuori delle ipotesi suddette, restano ferme, anche ai fini della lettera pp). Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati anteriormente alla data di cui al primo periodo, prevedendo comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purché non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.