Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente:
ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che ricevono un rinvio a giudizio per reati quali associazione a delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di tipo mafioso ai sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i suddetti rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento del rinvio a giudizio;.