Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente:
ll-bis) interdizione per le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri, a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento.