Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al primo comma premettere il seguente:
«Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.»;
Conseguentemente al medesimo capoverso:
a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni con le seguenti: con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;
b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni con le seguenti: con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;
c) sopprimere il quinto comma;
d) sostituire il sesto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
Conseguentemente al capoverso «Art. 590-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e con le seguenti: Nel caso di cui all'articolo e sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Conseguentemente al capoverso «Art. 590-quater» sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma con le seguenti: 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter.
Conseguentemente sopprimere il capoverso «Art. 590-quinquies».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle».
Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al primo comma premettere il seguente: «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.»;
Conseguentemente al medesimo capoverso:
a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni con le seguenti: con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;
b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni con le seguenti: con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;
c) sopprimere il quinto comma;
d) sostituire il sesto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
Conseguentemente al capoverso «Art. 590-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e con le seguenti: Nel caso di cui all'articolo e sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Conseguentemente al capoverso «Art. 590-quater» sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma con le seguenti: 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter.
Conseguentemente sopprimere il capoverso «Art. 590-quinquies».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle».