Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, quarto comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni e le parole: sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga con le seguenti: sino a quindici anni nel caso in cui l'interessato, dopo aver commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1 e si sia dato alla fuga.