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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.26.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
2.26.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Nei casi in cui la patente sia stata revocata a seguito della condanna per il reato di cui agli articoli 589-bis, commi 1, 2 e 3 e 590-bis, commi 1, 2 e 3, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, durante i periodi in cui non è possibile conseguire una nuova patente di guida ai sensi dei commi precedenti, il conducente viene sottoposto a verifiche annuali al fine di accertare la mancata assunzione di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali verifiche sono svolte presso le strutture ospedaliere all'uopo attrezzate, secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute. Qualora il conducente, senza giustificato motivo, non effettui il controllo annuale alla data concordata o nei caso in cui dal medesimo controllo risulti l'uso di sostanze alcoliche o l'uso di sostanze stupefacenti, il decorso del periodo durante il quale non è possibile conseguire una nuova patente viene interrotto. In tal caso, la struttura ospedaliera ne da comunicazione al Prefetto competente che aveva emesso l'originaria ordinanza di revoca, il quale procede ai sensi dell'articolo 219, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 emettendo una nuova ordinanza di revoca della stessa durata».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 590-quinquies, introdotto dal comma 1, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.