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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.500.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2015  [ apri ]
6.500.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.
  3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.».

  Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) aggiungere all'articolo 219, comma 3-ter, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;

Il Relatore