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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.500.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2015  [ apri ]
2.500.

  Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al primo comma premettere il seguente:
  «Chiunque cagioni ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.»;

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni con le seguenti: con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;
   b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni con le seguenti: con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;
   c) sopprimere il quinto comma;
   d) sostituire il sesto comma con il seguente:
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

  Conseguentemente al capoverso «Art. 590-ter» sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

  Conseguentemente sopprimere il capoverso «Art. 590-quinquies».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle».

Il Relatore