Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 559-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
Art. 559-ter. – (Ricostruzione dinamica e causale degli incidenti stradali). – Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma e 590-bis del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti, iscritti agli ordini professionali degli ingegneri e dei periti industriali, dotati della competenza tecnica specifica alla ricostruzione dinamica e causale dell'incidente stradale, nonché alla redazione dei relativi rilievi geometrici rappresentativi.