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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).

  All'articolo 590 del codice penale, il terzo, quarto e quinto comma, sono sostituiti dai seguenti:
  «Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
  La pena è da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla guida di altri mezzi di trasporto, di quelle per la prevenzione di infortuni sul lavoro, o nell'esercizio di altra attività pericolosa da:
   1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
   2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  La pena di cui al comma precedente si applica altresì quando il fatto è commesso:
   1) dal conducente di un veicolo a motore che procede in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
   2) in caso di mancato arresto intimato con idonei segnali dagli organi di polizia giudiziaria a un posto di blocco e successiva fuga;
   3) nel corso della partecipazione a una competizione sportiva non autorizzata.

  Nelle ipotesi di cui al quarto comma, in caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
  Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni sette.
  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale.