Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).
1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) al primo periodo, le parole: «da tre mesi a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni» e le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
2) al secondo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni» e le parole: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà»;
c) al quarto comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».