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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.57. in Assemblea riferita al C. 3169-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015  [ apri ]
6.57.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: quindici anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: dieci anni dalla revoca e previa frequenza obbligatoria di un corso di guida sicura, secondo le disposizioni regolamentate mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale termine è elevato a quindici anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a venticinque anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.