Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
b) al comma 7, primo periodo, le parole: «da un anno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni».