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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.40. in Assemblea riferita al C. 3169-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015  [ apri ]
6.40.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: quindici anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: dieci anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi sette anni dalla revoca. Tali termini sono raddoppiati nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.