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Legislatura XVII

Proposta emendativa Ta.6.6. in Assemblea riferita al C. 3169-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015  [ apri ]
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
  1) al primo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno»;
  2) al secondo periodo, le parole: «la sospensione della patente è fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; il soggetto destinatario della sanzione non può conseguire una nuova patente di guida prima di quattro anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

  3) al terzo periodo, le parole: «la sospensione è fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; il soggetto destinatario della sanzione non può conseguire una nuova patente di guida prima di sei anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

  4) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, i termini per conseguire una nuova patente di guida sono aumentati della metà. Quando il conducente, dopo avere commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si è dato alla fuga, non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

   b) il comma 2-bis è abrogato;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni decorrenti dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al comma 2, il giudice può disporre che i termini per conseguire una nuova patente di guida siano raddoppiati».

Testo alternativo del relatore di minoranza