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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.55. in Assemblea riferita al C. 3169-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015  [ apri ]
6.55.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con il seguente:
  
«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui agli articoli 589-bis, secondo terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dodici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quattro anni dalla revoca. Quando il conducente, dopo aver commesso i fatti di cui al comma 2, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si è dato alla fuga, non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al comma 2, il giudice può disporre che i termini connessi alla sanzione amministrativa accessoria applicata siano raddoppiati.»

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: dal comma 3-bis.