Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 186, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.».