Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli.