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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
6.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-bis e 589-ter del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione dei fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale»;
   b) all'articolo 219-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1;
   c) il comma 2 dell'articolo 222 è sostituito dal seguente:
  2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-bis, quinto comma, del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento dei venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-bis e 589-ter dei codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o dei certificato di idoneità alla guida per ciclomotori»;
   d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 è sostituito dai seguenti:
  «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o a seguito di omissione di soccorso, previsto dagli articoli 589-bis e 589-ter del codice penale.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo e il quarto comma dell'articolo 590-quinquies.