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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.03. in Assemblea riferita al C. 3169-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 187 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;
   b) al comma 2:
  1) dopo le parole: «o a prove» sono inserite le seguenti: «su fluido orale»;
  2) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le modalità per l'esecuzione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.»;
   c) il comma 2-bis è abrogato;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso una struttura sanitaria pubblica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;
   e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Presso la struttura sanitaria pubblica è sempre eseguita la visita medica ovvero la valutazione clinica, che comprendono i seguenti accertamenti:
   a) prelievo del sangue in tutti i casi di esito positivo degli accertamenti qualitativi non invasivi o delle prove sul fluido orale;
   b) prelievo del sangue e dell'urina nei casi di rifiuto dell'accertamento su fluido orale ovvero di impossibilità di esecuzione dell'accertamento qualitativo non invasivo o delle prove su fluido orale e, comunque, in caso di incidente stradale, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 186, comma 5»;
   f) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità degli accertamenti eseguiti dalle strutture sanitarie sono definite dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 186, comma 5.»;
   g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5.1. Sulla base delle risultanze di tutti gli accertamenti è effettuata la valutazione tossicologico-forense o medico-legale finale»;
   h) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3,» sono inserite le seguenti: «e della valutazione di cui al comma 5.1,».