Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, secondo comma, le parole: «non colposi» sono soppresse e dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-quater) delitto previsto dall'articolo 589, secondo comma del codice penale»;
b) all'articolo 381, secondo comma, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: m-quinquies) delitto previsto dall'articolo 590, terzo comma del codice penale».