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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
4.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche si codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, dei codice penale,» e dopo le parole: «profilo del DNA» sono inserite le seguenti: «o il prelievo di sangue, urina e fluido orale ai fini della determinazione tossicologico forense»;
   b) all'articolo 224-bis, comma 3, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un giorno»;
   c) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis, ed eseguite secondo le modalità previste da regolamento interministeriale.