Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti articoli:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 215 del codice penale).
1. All'articolo 215 del codice penale, al terzo comma è inserito il seguente numero:
5) divieto di guidare veicoli a motore o di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto.
Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 235-bis del codice penale).
1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inferito il seguente:
Art. 235-bis – (Divieto di guidare veicoli a motore e pilotare navi galleggianti o unità da diporto e alcohol interlock).
1. Il divieto di guida di un veicolo a motore e il divieto di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto ha la durata minima di un anno.
2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena nei caso di condanna per i delitti previsti agli articoli 448-bis codice penale, 589-bis codice penale e 590-bis codice penale, nonché 186, 186-bis e 187 del Codice della strada.
3. Il giudice, valutata ogni circostanza, può autorizzare la persona sottoposta a misura di sicurezza a condurre veicoli purché muniti di dispositivi di alcohol interlock conformi alle specifiche fissate dal regolamento dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'installazione del dispositivo è a spese della persona sottoposta alla misura di sicurezza.
Art. 3-quater.
(Introduzione dell'articolo 448-bis del codice penale – Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock).
1. Dopo l'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:
Art. 448-bis – (Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock). – Se la persona sottoposta alla misura di sicurezza di cui all'articolo 235-bis, comma 3, manomette o tenta di manomettere il dispositivo alcohol interlock è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.
Se riesce nel proprio intento e si pone alla guida di un autoveicolo avendo preventivamente manomesso il dispositivo alcohol interlock la pena è aumentata.
Se si pone alla guida di autoveicolo sprovvisto di dispositivo di sicurezza alcohol interlock è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.