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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 3169-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015  [ apri ]
1.6.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, secondo comma, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole:
o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione;
   all'articolo 2, capoverso Art. 590-bis, secondo comma, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione;
   terzo comma, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione;
   all'articolo 4, comma 1, lettera c), comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: alterazione correlata all'uso con le seguenti: stato di evidente alterazione psicofisica causata dall'assunzione;
   all'articolo 6, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1, le parole: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque guida in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, previo accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità del soggetto al momento del compimento del fatto, sulla base di criteri oggettivi e tecnicamente misurabili stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»;
    al comma 1-bis, le parole: «Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 in materia di accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità, se il conducente in evidente stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,»;
    al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei criteri obiettivi e tecnicamente misurabili stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».