Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
4) al conducente di un veicolo a motore che per aver deliberatamente nascosto un deficit o una patologia incompatibile con l'idoneità alla guida o per non essersi sottoposto agli accertamenti richiesti per il conseguimento dell'idoneità alla guida o averne alterato i risultati, cagioni per colpa la morte di una persona, se l'incidente è dipeso dalle sue condizioni di salute.