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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.500.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2015  [ apri ]
1.500.
approvato

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al primo comma premettere il seguente:
«Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle»»;

Il Relatore
1.500.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al primo comma premettere il seguente: «Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: “sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle”»;

Il Relatore