Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sostituire il quarto comma con il seguente:
«La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
a) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
b) al conducente di un veicolo a motore che, a causa del mancato rispetto di un blocco stradale, cagioni per colpa la morte di una persona;
c) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a gare di velocità non autorizzate, cagioni per colpa la morte di una persona».