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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.20.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
1.20.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sostituire il quarto comma con il seguente:
  «La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   a) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   b) al conducente di un veicolo a motore che, a causa del mancato rispetto di un blocco stradale, cagioni per colpa la morte di una persona;
   c) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a gare di velocità non autorizzate, cagioni per colpa la morte di una persona».