stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per omicidio stradale).

  Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-bis) delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di alterazione psico-fisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».

Art. 1-ter.
(Modifiche agli articoli 219 e 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida).

  1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
  «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di omicidio colposo commesso a causa della guida in stato di alterazione psicofisica per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso non è più possibile conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
  Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale».

  2. All'articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 219, comma 3-ter.1».

Art. 1-quater.
(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati).

  1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione è da tre mesi fino a due anni, nel caso di lesioni stradali gravi o gravissime, di cui all'articolo 590, terzo comma, secondo periodo del codice penale, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Nel caso di cui al periodo precedente, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni, nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio commesso a causa della guida in stato psicofisico alterato per alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida o del certificato alla guida per ciclomotori».

Art. 1-quinquies.
(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).

  1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 223 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è disposta a tempo indeterminato qualora si proceda per il delitto di omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o con guida azzardata e temeraria o a seguito di omissione di soccorso».