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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.01.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
01.01.

  Premettere il seguente:

Art. 1.
(Introduzione del reato per guida senza copertura assicurativa).

  1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 585-bis. – (Guida senza copertura assicurativa). – Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con un'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000».

  Conseguentemente, all'articolo 6, lettera a), premettere la seguente:
   Oa) all'articolo 193:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla pena di cui all'articolo 585-bis del codice penale e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 5.000.