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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.6.500.7.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2015  [ apri ]
0.6.500.7.

  Al numero 2), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:
  3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca, per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi sette anni dalla revoca. Tali termini sono raddoppiati nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.

em. 6.500.