Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
1. All'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità cui devono attenersi le strutture sanitarie per il prelievo, la conservazione e il trasporto dei campioni presso laboratori di riferimento regionali. Il regolamento di attuazione stabilisce altresì le modalità per l'esecuzione del prelievo del sangue nei riguardi dei soggetti in stato di incoscienza o comunque incapaci di prestare consenso al prelievo, per i quali l'accertamento del tasso alcolemico sia necessario per finalità cliniche».