Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
4) al conducente di un veicolo a motore che, essendo durante la guida distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.