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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.54. in Assemblea riferita al C. 3169-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015  [ apri ]
2.54.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da tre mesi a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni» e le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
   b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni» e le parole: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di cui al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata di due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni;
   d) al quarto comma la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».