Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 589 del codice penale).
1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
b) al secondo comma, le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
c) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà e comunque non può essere inferiore a cinque anni»;
e) al quarto comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».