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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.56. in Assemblea riferita al C. 3169-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015  [ apri ]
1.56.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 589 del codice penale).

  1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
   c) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà e comunque non può essere inferiore a cinque anni»;
   e) al quarto comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».