Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/10/2015
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1.29.
Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: L'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno.