Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere il secondo periodo;
all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-quater, sostituire le parole: e quinto comma con le seguenti:, quinto e sesto comma.